ATTIVITA' FIDUCIARIA La società fiduciaria è lo strumento che consente di spersonalizzare la proprietà del bene impedendo ai terzi di venire a conoscenza dell’identità dell’effettivo proprietario, al fine di tutelare al massimo livello consentito e nel pieno rispetto della legge, la riservatezza patrimoniale, in un contesto sempre più informato, in cui la discrezione e la privacy sono difficilmente garantibili. E’ una struttura professionale, che per operare deve essere autorizzata, abilitata, dalla autorità governativa, dalla quale viene monitorata. E’ abilitata a gestire sotto forma di intestazione fiduciaria, partecipazioni, quote, titoli e obbligazioni, conti correnti, libretti a risparmio, beni immobili, esecuzioni testamentarie, beni in generale. La legge attribuisce alle società fiduciarie la facoltà di opporre la riservatezza a tutti, con poche esclusioni, come nei confronti della Polizia Valutaria nel caso di violazioni della normativa antiriciclaggio e nei confronti dell’Autorità Giudiziaria nel caso di un procedimento penale in corso, o in altri casi minori. L’Autorità Governativa richiede alla società fiduciaria uno scrupoloso rispetto della normativa antiriciclaggio e la neutralità fiscale. Con l’applicazione delle più recenti normative la società fiduciaria di amministrazione non serve e non è in alcun modo utile a chi si propone lo scopo di violare la legge, ad esempio: per aggirare la normativa tributaria e quella valutaria, per ostacolare indagini penali. In questi casi la società stessa è il primo soggetto obbligato alle segnalazioni del caso alle autorità competenti. Lo svolgimento dell’attività fiduciaria cosiddetta statica, consiste nell’intestazione ed amministrazione dei beni di terzi senza esercizio di alcun potere decisionale, con la limitazione a dare esecuzione alle specifiche istruzioni contenute nel mandato ricevuto dal cliente, o impartite di volta in volta dallo stesso. In assenza di tali istruzioni la società fiduciaria ha l’obbligo di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati. La proprietà effettiva dei beni è, e resta, del fiduciante. Tutti gli obblighi di carattere fiscale sono adempiuti dalla società fiduciaria in qualità di sostituto di imposta in base alla normativa fiscale vigente. |
Elementi caratterizzanti il contratto fiduciario e garanzie :: La separazione di fatto tra "la proprietà" che rimane del cliente e la qualifica di intestatario che assume la società fiduciaria; Il diritto del cliente a revocare in qualsiasi momento il mandato e ridiventare con immediatezza l’intestatario effettivo e palese dei beni affidati; L' obbligo della società fiduciaria di astenersi dall'esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati, se non sulla base di specifiche istruzioni scritte del cliente; L’assoluta riservatezza riguardo tutte le informazioni che vengono acquisite, come sancito da precise norme di legge; L' obbligo di rendiconto al cliente; Il potenziale ricorso da parte del cliente alle autorità di controllo presso il Ministero delle Attività Produttive; Nell’effettuare la scelta di una società fiduciaria alla quale affidare incarichi di amministrazione di patrimoni o di partecipazioni o di altre utilità è necessario tener conto della capacità professionale e dell’indipendenza da altri soggetti economici, in quanto il fatto che la società fiduciaria non sia partecipata o controllata da un gruppo bancario o da altro soggetto finanziario, consente di evitare ogni pressione gerarchica finalizzata all’ottenimento di informazioni riguardo alla reale identità del Fiduciante. L’ ISTITUTO FIDUCIARIO PIEMONTESE ( I.F.P. s.r.l.) soddisfa pienamente tutti questi requisiti.
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